Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, in deroga alle norme sul segreto bancario, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, l'Emittente provvede obbligatoriamente alla pubblicazione nelle note integrative di bilancio, in ordine decrescente dell'importo erogato, i dati degli affidamenti classificati come sofferenze fino al raggiungimento del 70 per cento dell'importo complessivo delle sofferenze dell'emittente indicando per ogni singolo affidamento:
a) la data di erogazione o le date delle erogazioni parziali;
b) i nomi degli intestatari del conto corrente su cui è avvenuta l'erogazione ed i nomi degli eventuali beneficiari diversi dagli intestatari del conto;
c) il tipo, il valore e lo stato delle garanzie prestate al momento dell'erogazione e alla data di pubblicazione;
d) i nomi dei componenti dell'organo amministrativo dell'Emittente che ha autorizzato in via definitiva l'erogazione;
e) l'elenco, in ordine cronologico, delle attività attuate dall'Emittente o da soggetti incaricati, per il recupero del credito.