Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Prolungamento dello schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza)
1. Il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, come prolungato ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2017 e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2018, è esteso fino al 6 marzo 2021, previa approvazione da parte della Commissione europea.