Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Riduzione dell'onere delle crisi bancarie per il bilancio dello Stato)
1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
Art. 54-bis.
(Assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria)
1. I membri degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, stipulano apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro. La polizza, a decorrere dalla data di nomina, copre la responsabilità, anche per colpa grave e assicura ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca. Il relativo premio è a carico dell'interessato e non può essere posto a carico, direttamente o indirettamente, della banca o di altre società del gruppo.
2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di cui al comma 1 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana.
3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'incarico, nonché l'obbligo di restituire alla Banca le somme corrisposte dalla medesima all'interessato negli ultimi cinque anni a titolo di indennità, retribuzione, premio, parcella, provvigione o altro compenso.