Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Accesso al Fondo di ristoro per i risparmiatori)
1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 496 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La misura dell'indennizzo di cui al periodo precedente, fermo restando il limite massimo complessivo, è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
a) al 40 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
b) al 50 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
c) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro».
b) il comma 502 è sostituito con il seguente: «502. I risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 496, secondo periodo, sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR».
Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.