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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.015. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/01/2019  [ apri ]
21.015.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente

Art. 21-bis.
(Disposizioni per garantire l'efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori)

  1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58. nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1o gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
  2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;
   b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;
   c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;
   d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;
   e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;
   f) resta impregiudicato il diritto dei risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi dei commi da 1 a 12.

  4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 1106 e 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.
  5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
  6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi dei commi da 1 a 12 del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018. n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018. n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
  7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nei commi da 1 a 12 del presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.
  8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono stabilite le misure di attuazione dei commi da 1 a 12 del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017. n. 205. come modificato dal comma 11 del presente articolo.
  10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
  11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 493 a 507 sono soppressi.

  Conseguentemente, sostituire il titolo del decreto con il seguente: Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia e per la tutela del risparmio nel settore creditizio.