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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.010. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/01/2019  [ apri ]
21.010.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

  1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis.
(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

  1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.
  2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.
  3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.
  4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.
  5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.

6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità».

  2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.