Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per i primi sei mesi successivi all'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente stessa di porre in essere, a qualsiasi titolo, attività di investimento e speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.