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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.2. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/01/2019  [ apri ]
19.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, al personale direttivo dell'Emittente si applica il limite al trattamento massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  1-ter. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 22.