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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.1. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/01/2019  [ apri ]
19.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, è fatto divieto all'Emittente di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità su titoli azionari (restrictions on uncovered short sales in shares) ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, l'Emittente è altresì obbligata a comunicare alla CONSOB le posizioni nette corte detenute su titoli azionari (notification to competent authorities of significant net shortpositions in shares).
  1-ter. Il divieto di cui al comma 1-bis si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
  1-quater. Il divieto di cui al comma 1-bis non si applica all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai market maker nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (liquidity provider).
  1-quinquies. La vendita di azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, ovunque effettuata, anche quando non ricada nell'ambito delle misure restrittive di cui al comma 1-bis in materia di posizioni nette corte su titoli azionari del comparto finanziario, deve comunque essere assistita dalla disponibilità dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine.
  1-sexies. La disponibilità dei titoli si considera acquisita qualora l'ordinante abbia, alternativamente:
   a) preso a prestito le azioni;
   b) sottoscritto un accordo per il prestito delle azioni;
   c) stipulato un accordo con uno o più soggetti terzi nell'ambito del quale è stata ottenuta la conferma della localizzazione delle azioni e che permette all'ordinante medesimo di avere una ragionevole aspettativa che il regolamento possa essere effettuato nei tempi stabiliti.