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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/01/2019  [ apri ]
17.01.

  Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Relazione al Ministero)

  1. A seguito della positiva decisione della Commissione Europea di cui al comma 2 dell'articolo 17, entro 6 mesi, prorogabili di ulteriori 3 mesi, a decorrere dalla data di notifica della decisione, è consegnata dalla Guardia di Finanza al Ministero dell'economia e delle finanze una Relazione redatta a seguito di ispezione analitica, anche sulla base degli elementi forniti dagli Organi di Amministrazione, Direzione e Controllo della Banca, con l'analisi delle cause delle perdite finanziarie maggiormente rilevanti e degli effetti finanziari delle principali cessioni di attività. Nella Relazione sono indicati, in via prioritaria, i crediti deteriorati di importo più elevato e il loro iter di approvazione, le cessioni di portafogli crediti deteriorati e i relativi prezzi, i contratti di cessione di attività in prossimità di aumenti di capitale, i conflitti di interesse dei vertici apicali della stessa banca, gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito della relazione di cui al comma 1, può promuovere e proseguire in ogni stato e grado di giudizio eventuali azioni revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della Banca.