Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'elenco dei debitori insolventi dell'Emittente per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nell'Emittente stessa e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Autorità competente.