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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.3. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1486

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/01/2019  [ apri ]
13.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'intervento pubblico è subordinato all'assunzione da parte dell'Autorità competente del provvedimento di amministrazione straordinaria disposto ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. I commissari sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza sulla base di una graduatoria valutativa espressione delle competenze in materia bancaria e finanziaria. I commissari entro 6 mesi dalla nomina devono comunicare all'Autorità competente ed alle competenti commissioni di Camera e Senato una relazione dalla quale si evinca la situazione patrimoniale e contabile della banca, i criteri di valutazione delle sofferenze, i beneficiari dei crediti superiori a 300 mila euro, il prospetto informativo, le condizioni contrattuali ed il responsabile del procedimento. L'amministrazione straordinaria deve garantire una gestione interna delle sofferenze.