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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 1458

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/05/2022  [ apri ]
3.01.
approvato

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime di vantaggio fiscale)

  1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

3.01.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regime di vantaggio fiscale)

  1. Alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, si applica per cinque anni sui redditi da lavoro, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al dieci per cento. Ugualmente alle donne vittima di violenza di genere di cui all'articolo 1, lavoratrici autonome, che avviano un'attività lavorativa o riavviano l'attività lavorativa sospesa a seguito della violenza subita, altresì è concessa un'agevolazione del dieci per cento sul coefficiente di redditività individuato in base ai codici Ateco.
  2. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno e il Ministro per le pari opportunità, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.