Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.