Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Formazione degli operatori di polizia e degli operatori sanitari).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-octies, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, o al personale che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per i medesimi reati. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai corsi di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, e gli esercenti una professione sanitaria che, per le attività normalmente esercitate, possono essere incaricati di trattare casi di violenza di genere.
3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al presente articolo, i loro contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, della salute e della difesa.