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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.09. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
4.09.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifica all'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di compenso per il lavoro dei detenuti per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori). – 1. All'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  «13-bis. I compensi per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 577, primo comma, numero 1, 600-bis, 600-ter, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, del codice penale sono destinati nella misura di un terzo alle vittime dei medesimi reati, fino al raggiungimento dell'importo del risarcimento stabilito dal giudice».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».