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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2019  [ apri ]
4.05.
approvato
(ulteriore nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice di procedura penale). – 1. Dopo l'articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 64-bis. – Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile. – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente,».
  2. All'articolo 90-bis del codice di procedura penale, comma 1, lettera p), le parole «e alle case rifugio» sono sostituite dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis del codice di procedura penale, comma 1-bis, le parole «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «anni diciotto».

Il Relatore
ident. 4.028.