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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.04. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2019  [ apri ]
4.04.
approvato

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale). – 1. All'articolo 609-bis del codice penale, primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni «sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma:
    1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.»

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi»;
   b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e 609-ter»;
   b) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.

  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è aumentata se concorre taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

Il Relatore