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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.023. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
4.023. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale). – 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le comunicazioni previste al comma precedente sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi 1 e 2, del codice penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla persona offesa» sono inserite le seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona offesa e, ove nominato, al difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione per uno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, commi le 2, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore,».

ex 1.10