stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.016. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/03/2019  [ apri ]
4.016. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
  «583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
  La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno.
  2. All'articolo 576 del codice penale, primo comma, n. 5), dopo la parola «572» è inserita la seguente: «583-quinquies».
  3. All'articolo 583 del codice penale, secondo comma, il n. 4) è soppresso.
  4. All'articolo 585 del codice penale, primo comma, dopo le parole «583-bis» sono aggiunte le seguenti: «583-quinquies».
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli», sono inserite le seguenti: «583-quinquies».

ident. 4.03.
ex 01.07