Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti dell'omicidio)
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, le parole: «o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessata,».
Conseguentemente, sostituire il titolo dell'A.C. 1455 con: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.