Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Obblighi in capo Società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali).
1. Le Società di diritto estero operanti in Italia di gestione e controllo di mezzi di comunicazione sociali che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono costituire in Italia un domicilio legale presso cui possono essere inoltrati o notificati istanze, diffide, reclami e ogni altro atto diretto all'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o degli audio reali o virtuali aventi ad oggetto contenuti intimi diffusi senza il consenso delle persone ivi rappresentate.
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere».