Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali).
1. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis».