Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli: 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.