Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)
1. All'articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577», e dopo le parole: «609-octies» sono inserite le seguenti: «e 612-bis».