Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.
(Comunicazione della richiesta di convalida alla persona offesa)
1. All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa».