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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.08. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.08.

  Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.
(Comunicazione della richiesta di convalida alla persona offesa)

  1. All'articolo 390 del codice di procedura penale il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa».