Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis.
(Termini di durata massima della custodia cautelare)
1. Al comma 1, lettera b), n. 3-bis) dell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo le parole: «di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),» sono inserite le seguenti: «nonché per i delitti di cui agli articoli 572, 609-quinquies e 612-bis del codice penale,».