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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.05.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale in materia di adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)

  1. All'articolo 293 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: «1-quater. La medesima informazione di cui al precedente comma è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1-bis alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.»;
   b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Le ordinanze che dispongo misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.»;
   c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazione intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato».