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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.04. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 3-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale, in materia di tutela delle vittime del delitto di atti persecutori)

  1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Quando si procede per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale e dalla querela presentata dalla persona offesa o da eventuali atti di integrazione della stessa risultano gravi indizi di reità, il pubblico ministero deve chiedere al giudice delle indagini preliminari, entro il termine di dieci giorni dalla presentazione della querela, l'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
  4-ter. Agli effetti del comma 4-bis si considerano in ogni caso sussistenti gravi indizi di reità quando la persona offesa, con la querela o con atti di integrazione della stessa, esibisca documentazione attestante la realizzazione delle condotte punite dall'articolo 612-bis del codice penale, anche mediante l'allegazione di messaggi di testo o di elenco di chiamate telefoniche.
  4-quater. Qualora il pubblico ministero non provveda ai sensi del comma 4-bis nei termini ivi previsti, il difensore della persona offesa può presentare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di applicazione dei provvedimenti indicati nel presente articolo.
  4-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari, dopo avere verificato preliminarmente la sussistenza dei gravi indizi di reità di cui al comma 4-bis, dispone, entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore della persona offesa, i provvedimenti di cui al presente articolo».

  2. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis: dopo le parole: «con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «ovvero nei procedimenti per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale» e le parole: «a cura della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del difensore dell'indagato o imputato»;
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. La mancata esecuzione della comunicazione di cui al comma 2-bis comporta la decadenza del provvedimento di sostituzione o di revoca della misura cautelare, con conseguente ripristino della misura cautelare precedentemente applicata».

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «1-bis. Qualora il difensore dell'indagato o imputato abbia omesso di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 299, comma 2-bis, l'appello può essere proposto altresì dalla persona offesa e dal suo difensore».