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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.029. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.029.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Nelle strutture del Dipartimento d'Emergenza e Accettazione/Pronto Soccorso (DEA/PS) delle Aziende Ospedaliere e dei Presidi Ospedalieri, è istituita un'area separata dalla sala d'attesa generale che assicuri alle vittime dei delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, protezione, sicurezza e riservatezza. Nei predetti locali non sono ammessi eventuali accompagnatori che possono accedere solo successivamente e su richiesta della vittima ad eccezione della prole minore.
  2. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.