Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.