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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.025. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.025.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.