Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La remunerazione di cui al comma 1 per il lavoro svolto dai detenuti o dagli internati condannati per i reati di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale è destinata nella misura di un terzo alla vittima dei medesimi reati o in caso di morte della stessa, in conseguenza del reato, è corrisposta in favore del coniuge superstite e dei figli del coniuge superstite. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.