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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.017. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.017.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 609-quater del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi».