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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.016. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.016.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies e abrogazione dell'articolo 609-septies del codice penale, in materia di violenza sessuale)

  1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali penetrativi, anche se di breve durata, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
  Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali diversi da quelli di cui al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alle stesse pene previste dai commi primo e secondo soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali di cui ai medesimi commi:
   1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
   2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

  Per i fatti di cui al secondo comma, nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi qualora l'imputato abbia risarcito interamente il danno cagionato dal reato alla vittima».

  2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata da un terzo fino alla metà»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione non inferiore ad anni diciotto se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci»;
   c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'articolo 98, concorrenti con una o più delle aggravanti di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, alinea, le parole: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali» sono sostituite dalle seguenti: «Soggiace alle pene stabilite dall'articolo 609-bis chiunque compie atti sessuali»;
   b) al secondo comma, le parole: «con la reclusione da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da quattro a sette anni».

  4. L'articolo 609-septies del codice penale è abrogato.
  5. Al secondo comma dell'articolo 609-octies del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da otto a quattordici anni».