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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.011. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.011.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Obblighi del condannato)

  1. All'articolo 165 del codice penale dopo il primo comma è inserito il seguente: «La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, può essere altresì subordinata alla partecipazione con esito positivo a specifici percorsi di recupero e di reinserimento nella società presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».