Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis. 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore».