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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.010. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.010.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «1-bis. Quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis. 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore».