Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici penitenziari e di trattamento cognitivo – comportamentale del condannato per la tutela delle vittime e la prevenzione della recidiva per gravi reati contro la persona)
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma,» le parole: «e 609-undecies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,»; b) le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».
2. All'articolo 13-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583 secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,» e le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.