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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di benefici penitenziari e di trattamento cognitivo – comportamentale del condannato per la tutela delle vittime e la prevenzione della recidiva per gravi reati contro la persona)

  1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, 583, secondo comma,» le parole: «e 609-undecies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583, secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,»; b) le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».

  2. All'articolo 13-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo e secondo comma, e 583 secondo comma, se commessi in danno di persona minorenne,» e le parole: «nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti: «nonché agli articoli 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice».
  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.