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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
2.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero, dopo l'iscrizione della notizia di reato, assume, prima possibile, informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».