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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 372 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il pubblico ministero ha omesso di provvedere all'assunzione di informazione della persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione delle notizia di reato, salvo che con decreto dispone che sussistono imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, quando si procede nei casi previsti dagli articoli 571 comma 2, 572, 600-bis comma 1, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 610, comma 2, e 612-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale e dall'articolo 3, comma 1, numero 8, della legge 20 febbraio 1958, n. 75.