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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
1.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le fattispecie di reato previste dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».