Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«3-bis. Per le fattispecie di reato previste dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data entro ventiquattro ore dall'acquisizione anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2».