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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
1.1.

  Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con i seguenti:

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 89-bis del codice di procedura penale, in materia di trasmissione obbligatoria delle ordinanze)

  1. Al titolo V del libro primo del codice di procedura penale, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente:
  «Art. 89-bis. – (Trasmissione obbligatoria delle ordinanze) – 1. Quando siano in corso procedimenti di separazione personale dei coniugi o cause relative all'affidamento dei figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della sentenza emessa nei confronti di una delle parti in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies.1, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 610 e 612-bis del codice penale è trasmessa immediatamente al giudice civile procedente.
  2. Il giudice civile procedente, nella motivazione dei provvedimenti di causa, deve dare atto dei documenti trasmessi o comunque acquisiti ai sensi del comma 1, precisandone la rilevanza ai fini della decisione».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare)

  1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli articoli 572, 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 600-octies.1 e 612-bis».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 308 del codice di procedura penale, in materia di durata della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

  1. Prima del comma 3 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, le misure di cui all'articolo 282-bis del presente codice nonché all'articolo 282-ter, anche se costituente misura aggiuntiva a quella di cui al medesimo articolo 282-bis, perdono efficacia con la sentenza non più soggetta ad impugnazione, salva l'ipotesi di revoca per accertata cessazione delle esigenze cautelari su richiesta del pubblico ministero ovvero dell'indagato o imputato purché non vi sia l'opposizione della persona offesa».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale, in materia di obbligo di riferire al pubblico ministero la notizia del reato)

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 347 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «3-bis. In ogni caso le comunicazioni delle notizie di reato per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1 e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, devono essere trasmesse senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'acquisizione della denunzia o querela della persona offesa ovvero degli indizi di reato».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 362 del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, se non vi abbia già provveduto la polizia giudiziaria e non vi ostino esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, il pubblico ministero, con urgenza, assume informazioni dalla persona offesa, ove l'atto sia necessario ai fini della sua protezione ovvero della prosecuzione delle indagini».

Art. 6.
(Modifica all'articolo 370 del codice di procedura penale, in materia di atti di indagine delegati alla polizia giudiziaria)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-octies.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dall'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria provvede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357».