Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento alla persona offesa, può anche stabilire che all'imputato venga applicato un mezzo elettronico di controllo».