Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale, in materia di circostanze aggravanti della violenza sessuale)
1. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è aumentata di un terzo se i fatti previsti dall'articolo 609-bis»;
2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata della metà se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.