Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
(Modifica all'articolo 582 del codice penale, in materia di remissione della querela per lesione personale)
1. All'articolo 582, secondo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di remissione della querela presentata contro un soggetto che si trovi, in relazione alla persona offesa, in una delle condizioni di cui all'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, il pubblico ministero sente il querelante per valutare se vi sia stata costrizione nella remissione della querela e, in caso affermativo, procede d'ufficio».
Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.