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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.07. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
01.07.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
(Introduzione degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater del codice penale, in materia di deformazione dell'aspetto della persona, e modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Dopo l'articolo 577 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 577-bis. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali che determinano la deformazione o lo sfregio o danni totali o parziali permanenti del viso è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  Art. 577-ter. – (Circostanze aggravanti) – La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui all'articolo 577-bis sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dall'altra parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente.
  Art. 577-quater. – (Pene accessorie) – La condanna per il delitto di cui all'articolo 577-bis comporta:
   1) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
   2) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
   3) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».

  2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale è abrogato.
  3. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».
  4. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,»;
   b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «577-bis, 577-ter,».

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.