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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.029. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
01.029.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede entro quindici giorni dalla richiesta».