Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 572, 575 nella forma tentata, quando ricorre una aggravante di cui agli articoli 577 e 612-bis del codice penale e la misura è stata richiesta con le finalità di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), il giudice provvede entro quindici giorni dalla richiesta».