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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.021. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
01.021.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.

  1. All'articolo 98, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
  «Possono altresì chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, che intendono costituirsi parte civile se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 582 del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice penale».