Premettere il seguente articolo:
Art. 01.
1. Dopo l'articolo 90-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 90-ter.1. – (Obbligo di comunicazione alla persona offesa da determinati delitti) – 1. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale e intervengano cause di estinzione del reato o della pena, i conseguenziali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, alla persona offesa e al suo difensore.
Nei casi di cui al primo comma alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, è data immediata notizia dei provvedimenti di cui agli articoli 415-bis e 309».