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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/03/2019  [ apri ]
01.02.

  Premettere il seguente articolo:

Art. 01.
  1. Al codice penale dopo l'articolo 388-ter è inserito il seguente:
  «Art. 388-quater. (Violazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla medesima). – La violazione dei provvedimenti di cui all'articolo 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dell'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni».